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Hai ricevuto una segnalazione o una lettera dell'Ordine: i primi passi
La lettera con cui l'Ordine chiede chiarimenti su una segnalazione (o esposto) di un paziente, di un collega o di un'autorità è uno dei momenti più stressanti della vita professionale. La buona notizia è che una segnalazione non è una sanzione e che l'ordinamento prevede un tempo per difendersi: nel procedimento disciplinare delineato dal D.P.R. 221/1950 l'incolpato ha un termine non inferiore a venti giorni, prorogabile, per esaminare il fascicolo e presentare memorie scritte (art. 39). Il modo in cui si risponde, spesso in modo decisivo, influenza la valutazione dell'Ordine.
Questa guida propone un metodo di buona pratica per leggere l'atto, raccogliere la documentazione, scrivere una memoria difensiva chiara e prepararsi all'eventuale audizione. Non è un parere legale e non garantisce alcun esito: la difesa tecnica spetta a un avvocato esperto della materia. Per il quadro delle fasi, vedere la guida procedimento disciplinare dell'Ordine passo per passo.
Capire che cosa si sta leggendo: richiesta di chiarimenti o contestazione?
Non tutte le lettere dell'Ordine sono uguali. Occorre distinguere almeno tre situazioni.
| Atto | Che cosa è | Che cosa fare |
|---|---|---|
| Richiesta di chiarimenti o di documentazione | Fase iniziale in cui il presidente verifica sommariamente i fatti e raccoglie informazioni (art. 39) | Rispondere nei tempi indicati, in modo preciso e documentato, valutando già con un legale il contenuto |
| Contestazione degli addebiti e convocazione | Atto che indica gli addebiti, la data e il luogo dell'audizione e il termine per le memorie | Annotare le scadenze, chiedere il fascicolo, preparare memoria e documenti |
| Decisione | Provvedimento motivato che conclude il procedimento (art. 47) | Leggerla con il legale e valutare il ricorso alla CCEPS entro trenta giorni dalla notificazione (art. 53) |
Per ogni atto controlli mittente, protocollo, data, modalità di notifica (PEC o raccomandata) e riferimenti normativi. Se l'atto non è chiaro, chieda chiarimenti per iscritto all'Ordine prima di rispondere nel merito.
Passo dopo passo
Leggere l'atto e annotare le scadenze
Identificare il tipo di atto (richiesta di chiarimenti, contestazione, decisione), la data di notifica, il termine per le memorie e la data dell'audizione.
Chiedere il fascicolo e informare il legale
Richiedere copia degli atti, compreso l'esposto, e affidare la difesa tecnica a un legale; verificare gli obblighi di comunicazione all'assicuratore.
Mettere in sicurezza i documenti
Conservare gli originali (cartella clinica, consensi, messaggi) senza modificarli; ogni eventuale integrazione va discussa con il legale.
Costruire la cronologia dei fatti
Annotare per ogni fatto data, persone coinvolte, azioni e documento che lo prova.
Scrivere la memoria difensiva
Seguire una struttura chiara: premessa, ricostruzione dei fatti, risposta punto per punto agli addebiti, norme e linee guida, riflessione e miglioramento, allegati numerati.
Depositare entro il termine
Inviare la memoria entro il termine concesso, conservando la prova dell'invio; se serve, chiedere una proroga motivata.
Prepararsi all'audizione
Rileggere atti e memoria, preparare una sintesi orale sobria e presentarsi personalmente, se convocati.
Leggere la decisione e valutare il ricorso
Con il legale decidere entro trenta giorni dalla notificazione se ricorrere alla CCEPS; rispettare la sanzione e documentare il percorso di miglioramento.
Le prime 48 ore: che cosa fare e che cosa evitare
Da fare
- Leggere l'atto con calma e annotare le date: notifica, termine per le memorie, data dell'audizione.
- Chiedere copia completa del fascicolo, compreso l'esposto e gli allegati.
- Informare un legale e, se previsto dalla polizza, l'assicuratore.
- Mettere in sicurezza i documenti originali (cartella clinica, consensi, referti, messaggi) senza modificarli.
- Annotare una cronologia dei fatti, a memoria, prima di rileggere gli atti.
- Parlare con una persona di fiducia non coinvolta nel caso: il carico emotivo conta.
Da evitare
- Scrivere o telefonare a caldo al segnalante o all'Ordine.
- Modificare, integrare o «sistemare» la cartella clinica: eventuali integrazioni tardive sono ammissibili solo se datate e chiaramente distinguibili, e vanno discusse con il legale.
- Pubblicare commenti sui social o rispondere pubblicamente a recensioni.
- Coinvolgere il paziente per convincerlo a ritirare l'esposto.
- Cancellare messaggi, e-mail o registrazioni pertinenti.
Raccogliere la documentazione e ricostruire i fatti
Una difesa efficace parte da una cronologia documentata. Per ogni fatto rilevante annoti data, luogo, persone presenti, che cosa è stato detto o fatto, e quale documento lo prova. Le fonti tipiche sono:
- cartella clinica o scheda del paziente, con consensi informati e informative firmate;
- referti, immagini, prescrizioni, piani di cura e preventivi;
- comunicazioni scritte con il paziente (lettere, e-mail, messaggi) e con i colleghi;
- protocolli, linee guida e procedure aziendali applicabili al momento dei fatti;
- verbali, segnalazioni interne, registro eventi, relazioni del responsabile;
- certificazioni di formazione e aggiornamento pertinenti.
Se mancano documenti, lo si dica con franchezza e si spieghi che cosa è disponibile al loro posto. Per il tema della documentazione sanitaria vedere la guida cartella clinica e il corso Documentazione sanitaria e cartella clinica; per il consenso la guida consenso informato. I dati personali del paziente contenuti nei documenti vanno usati solo per quanto necessario alla difesa: ne parli con il legale e, se presente, con il responsabile della protezione dei dati.
Come scrivere la memoria difensiva: struttura consigliata
La memoria è lo scritto con cui l'incolpato espone i fatti, le ragioni e produce i documenti. Una struttura semplice aiuta l'organo che la legge. Una proposta di schema:
| Parte | Contenuto | Suggerimento |
|---|---|---|
| Intestazione | Organo destinatario, numero di protocollo, nome dell'iscritto, riferimento all'atto ricevuto | Riportare esattamente i riferimenti dell'atto |
| Premessa | Breve presentazione del professionista e del contesto di lavoro | Poche righe, senza autoelogi |
| Ricostruzione dei fatti | Cronologia dei fatti in ordine di tempo, con rinvio ai documenti numerati | Fatti prima, valutazioni poi |
| Risposta agli addebiti | Risposta punto per punto a ciascun addebito contestato | Usare i numeri e le parole dell'atto |
| Norme e linee guida | Riferimenti a Codice, leggi, linee guida e protocolli pertinenti | Citare solo testi verificati e vigenti |
| Riflessione e miglioramento | Che cosa si è appreso, che cosa si è già modificato nella pratica | Dimostrare consapevolezza senza ammissioni generiche |
| Richieste e allegati | Eventuale richiesta di audizione, elenco dei documenti allegati, data e firma | Allegati numerati e leggibili |
Tono e stile
Scrivere in modo sobrio, preciso e rispettoso, in prima persona per ciò che si è fatto. Evitare toni polemici verso il segnalante, giudizi sulla persona e dettagli superflui. Se un errore c'è stato, riconoscerlo con chiarezza è compatibile con una difesa tecnica e può essere valutato come consapevolezza; la formulazione va concordata con il legale. Un testo breve e ordinato è più facile da leggere di una lunga memoria piena di allegati non commentati.
Riflessione, miglioramento e comunicazione con il paziente
Molti procedimenti nascono da una comunicazione che il paziente ha vissuto come inadeguata o da un evento avverso gestito senza spiegazioni. Nella memoria, e nell'eventuale audizione, può essere utile mostrare che cosa si è imparato e quali misure concrete sono state adottate: una modifica della procedura di consenso, un nuovo modo di annotare in cartella, una formazione mirata, una revisione dei messaggi sui social. Non si tratta di ammettere ciò che non è stato commesso, ma di dimostrare attenzione alla sicurezza dei pazienti e alle regole della professione.
Corsi che possono aiutare a strutturare la riflessione: Evento avverso: comunicazione trasparente, scuse e gestione del reclamo, Comunicare con il paziente e Deontologia professionale oggi. Il corso Dopo il procedimento disciplinare (3 ore, 89 €) è pensato per chi ha già ricevuto una decisione. I corsi non sono consulenza legale e non influiscono sull'esito.
Prepararsi all'audizione
Se è fissata un'audizione, secondo l'art. 45 del D.P.R. 221/1950 il relatore espone gli addebiti e le prove e l'incolpato è sentito personalmente; le sedute non sono pubbliche. Il testo originale non ammette avvocati e consulenti all'audizione, salvo il consulente ritenuto necessario dal Consiglio: verifichi con il legale e con l'Ordine come questa regola è applicata oggi.
- Rileggere la memoria e gli allegati; portare una copia ordinata.
- Preparare una sintesi orale di pochi minuti: fatti, ragioni, miglioramenti.
- Rispondere alle domande in modo diretto; se non si ricorda un dettaglio, dirlo.
- Non polemizzare con i componenti dell'organo o con il segnalante.
- Dopo l'audizione, annotare le domande poste e le risposte date.
Se non può partecipare per un impedimento valido, lo comunichi subito per iscritto con documentazione: l'atto avverte che, in caso di assenza, si procede comunque.
Dopo la risposta: attesa, decisione, ricorso
La decisione dell'Ordine deve contenere, a pena di nullità, data, addebiti, prove, motivi e dispositivo (art. 47). Se l'esito non soddisfa, il ricorso alla CCEPS va proposto entro trenta giorni dalla notificazione (art. 53) e richiede il rispetto di precise formalità (artt. 54-55): non lo prepari senza un legale. Intanto continui a lavorare con attenzione alla documentazione e alla comunicazione con i pazienti, e se la sanzione comporta una sospensione organizzi con cura la continuità delle cure.
Per l'insieme delle fasi, delle sanzioni e dei termini rinvii alla guida procedimento disciplinare passo per passo; per le regole delle singole professioni a Codice di deontologia medica, Codice deontologico infermieri, Codice deontologico farmacista e deontologia odontoiatrica. Il programma dopo un procedimento disciplinare raccoglie i corsi di riflessione e rimedio.
Dove cercare sostegno
Un collega fidato che non sia coinvolto nel caso; un avvocato con esperienza in diritto disciplinare delle professioni sanitarie; l'associazione professionale o il sindacato per consulenza e assistenza legale; il medico di famiglia o un professionista della salute mentale se lo stress persiste. Il benessere del professionista è un tema a sé: vedere il corso Burnout e benessere del professionista sanitario.
Corsi, ECM e autoformazione
I corsi di Ethicapraxis sono erogati da un provider indipendente. Non sono accreditati ECM né approvati da Ministero, Agenas, Commissione nazionale per la formazione continua o Ordini, e non attribuiscono crediti ECM. Rilasciano un attestato di partecipazione con le ore di formazione. Dove le regole della professione o del datore di lavoro lo consentono, possono essere conservati come autoformazione, nei limiti e con l'autocertificazione previsti: verifichi sempre le regole in vigore con il proprio Ordine e con Agenas/Cogeaps. Non garantiscono alcun esito in un procedimento. Per il quadro dell'obbligo formativo veda la guida obblighi ECM e dossier formativo e la pagina obblighi ECM.
Glossario
- Audizione
- Seduta non pubblica in cui l'incolpato è sentito.
- Contestazione degli addebiti
- Atto che indica gli addebiti e la data dell'audizione.
- Fascicolo
- Insieme degli atti del procedimento che l'incolpato può esaminare.
- Memoria difensiva
- Scritto con cui l'iscritto espone i fatti e le ragioni a propria difesa e produce i documenti.
- PEC
- Posta elettronica certificata, canale spesso usato per le notifiche dell'Ordine.
- Richiesta di chiarimenti
- Atto con cui l'Ordine chiede informazioni o documenti nella fase di verifica dei fatti.
- Segnalazione (esposto)
- Comunicazione all'Ordine di fatti che si ritengono contrari alle regole della professione.
Domande
Che cosa devo fare appena ricevo la lettera dell'Ordine?
Leggere l'atto con calma, annotare le date (notifica, termine per le memorie, audizione), chiedere copia del fascicolo e informare un legale. Evitare di scrivere o telefonare a caldo al segnalante o all'Ordine.
Una segnalazione all'Ordine porta sempre a una sanzione?
No. Una segnalazione non obbliga di per sé l'Ordine a sanzionare: spetta all'Ordine valutare i fatti. Il procedimento può chiudersi senza sanzione.
Quanto tempo ho per presentare la memoria difensiva?
Nel procedimento disciplinare l'art. 39 del D.P.R. 221/1950 prevede un termine non inferiore a venti giorni dalla contestazione, prorogabile su richiesta. Il termine concreto è quello indicato nell'atto: lo annoti subito e, se serve, chieda una proroga motivata.
Devo rispondere a una semplice richiesta di chiarimenti?
Sì, nei tempi indicati e in modo preciso: il dovere di collaborare con l'Ordine è previsto dai codici deontologici (ad esempio l'art. 64 del Codice di deontologia medica). Una risposta tardiva o incompleta può pesare sulla valutazione.
Posso integrare la cartella clinica dopo la segnalazione?
Non modifichi o «sistemi» i documenti originali. Eventuali integrazioni tardive sono ammissibili solo se datate e chiaramente distinguibili dal testo originale, e vanno discusse prima con il legale.
Che cosa deve contenere una memoria difensiva?
Ricostruzione dei fatti con rinvio ai documenti, risposta punto per punto agli addebiti, riferimenti a norme e linee guida pertinenti, riflessione sul miglioramento, elenco degli allegati, data e firma. Il tono deve essere sobrio e rispettoso.
Conviene ammettere un errore?
Se un errore c'è stato, riconoscerlo con chiarezza può essere valutato come consapevolezza e non è incompatibile con la difesa tecnica. La formulazione va concordata con il legale, evitando ammissioni generiche.
Posso contattare il paziente che ha fatto l'esposto?
È sconsigliato farlo di propria iniziativa, soprattutto per chiedere il ritiro: potrebbe essere letto come pressione. Eventuali contatti vanno valutati con il legale e, quando opportuno, seguono i canali della struttura.
Posso farmi assistere da un avvocato all'audizione?
Il testo originario dell'art. 45 non ammette avvocati e consulenti, salvo il consulente ritenuto necessario dal Consiglio. L'ordinamento è in parte in riforma: verifichi con il legale e con l'Ordine le modalità vigenti. L'avvocato può comunque assisterla nella preparazione della difesa scritta.
Devo avvisare l'assicuratore?
Verifichi le condizioni della polizza (RC professionale) per gli obblighi di comunicazione di richieste e circostanze: i termini possono essere stringenti. Il legale può aiutarla a valutare.
Un corso può evitare la sanzione?
No. I corsi Ethicapraxis non sono approvati dall'Ordine, non sono consulenza legale e non garantiscono alcun esito. Possono aiutare a riflettere e a documentare un percorso di miglioramento.
Corsi e percorsi su questo tema
Corsi online, al proprio ritmo, con valutazione finale, relazione riflessiva e attestato di partecipazione con le ore di formazione.
Dopo il procedimento disciplinare: percorso di riflessione e rimedio
Che cosa fare dopo una decisione dell'Ordine: leggere il provvedimento, rispettare la sanzione, sviluppare insight e costruire un piano di rimedio. 3 ore.
Evento avverso: comunicazione trasparente, scuse e gestione del reclamo
Come parlare con la persona assistita e con la famiglia dopo un evento avverso, come segnalare e analizzare l'accaduto e come rispondere a un reclamo. 2 ore.
Documentazione sanitaria e cartella clinica: scrivere, conservare e rilasciare con rigore
Come registrare scelte cliniche, consenso e comunicazioni, gestire accessi e copie e usare gli strumenti digitali nel quadro della normativa italiana. 2 ore.
Comunicare con il paziente: relazione di cura e cattive notizie
Ascolto, informazione per il consenso, colloquio sulle cattive notizie, situazioni difficili e cura di sé per i professionisti sanitari. 2 ore online.
Percorso di etica e rimedio professionale
Sicurezza delle cure, rischio e comunicazione
Fonti ufficiali
Verificato a novembre 2026. Norme e procedure cambiano: confermare la situazione attuale con la fonte ufficiale. Questa pagina contiene informazioni generali e non costituisce consulenza legale.
- FNOMCeO: D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (artt. 38-60)
- FNOMCeO: D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (con note)
- Gazzetta Ufficiale: Legge 11 gennaio 2018, n. 3
- OMCeO Torino: Vademecum procedimenti disciplinari FNOMCeO
- FNOMCeO: Codice di deontologia medica (art. 64, rapporti con l'Ordine)
- FNOPI: Codice deontologico delle professioni infermieristiche in vigore
- FNOMCeO: Comunicazione n. 16/2026 (DDL n. 2700 e riforma del procedimento)