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Deontologia odontoiatrica: quali regole valgono per gli odontoiatri
Chi esercita l'odontoiatria in Italia è iscritto a un albo specifico, l'albo degli odontoiatri, tenuto presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (OMCeO) della provincia. Non esiste un codice deontologico separato: il riferimento è il Codice di deontologia medica della FNOMCeO, che fin dall'articolo 1 si rivolge sia al medico chirurgo sia all'odontoiatra. Cambia invece, in parte, chi giudica: per gli iscritti all'albo odontoiatri il potere disciplinare è esercitato dalla Commissione di albo odontoiatri (CAO).
Questa guida spiega le regole del Codice più rilevanti per lo studio odontoiatrico (informazione e consenso, onorari, pubblicità, rapporti con i colleghi), il ruolo della CAO, la disciplina legislativa della pubblicità sanitaria e il percorso in caso di segnalazione. È informativa: non sostituisce il testo ufficiale né un parere legale.
Il Codice di deontologia medica applicato all'odontoiatria
Il Codice approvato dalla FNOMCeO nel 2014 (con aggiornamenti) vale per medici e odontoiatri. Le norme che interessano più direttamente lo studio odontoiatrico sono:
| Tema | Dove si trova nel Codice | Che cosa significa per lo studio |
|---|---|---|
| Principi e doveri generali | Artt. 3-4 (tutela della salute, libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità) | Le scelte di cura rispondono alla salute della persona e non a pressioni commerciali |
| Segreto e dati | Artt. 10-12 | Riservatezza su anamnesi, immagini, radiografie e fotografie cliniche |
| Documentazione | Artt. 25-26 (documentazione sanitaria, cartella clinica) | Scheda clinica completa, chiara e conservata con cura: vedere la guida sulla cartella clinica |
| Conflitto di interessi | Art. 30 (con indirizzi applicativi) | Rapporti con fornitori, laboratori e aziende non devono condizionare le scelte |
| Informazione e consenso | Artt. 33 e 35 | Informazione comprensibile su piano di cura, alternative e rischi; consenso non delegabile: vedere la guida sul consenso informato |
| Onorari e pubblicità | Artt. 54-57 (art. 56 Pubblicità informativa sanitaria) | Chiarezza sugli onorari e comunicazione veritiera e non ingannevole: vedere la guida sulla pubblicità sanitaria |
| Rapporti con colleghi e Ordine | Artt. 58-61 e 64 | Correttezza verso i colleghi, dovere di collaborare con l'Ordine |
| Medicina estetica | Art. 76 bis | Per le attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche: possesso di competenze, informazione e sicurezza |
Per il quadro generale del Codice veda la guida Codice di deontologia medica spiegato. L'articolo 2 ricorda che l'inosservanza è illecito disciplinare anche se deriva da ignoranza. Una revisione del Codice è stata avviata a fine 2025 secondo la stampa di settore: controlli il testo vigente sul portale FNOMCeO.
La Commissione di albo odontoiatri (CAO) e il potere disciplinare
Secondo il vademecum sui procedimenti disciplinari pubblicato dall'Ordine dei medici di Torino, la legge 409/1985 (art. 6) ha istituito commissioni separate per gli odontoiatri e ha attribuito loro la competenza disciplinare sui rispettivi iscritti, che il D.Lgs.C.P.S. 233/1946 attribuiva in origine al Consiglio direttivo. La legge 3/2018 ha poi riformato l'ordinamento degli Ordini: il testo vigente e le norme di attuazione vanno verificati su Normattiva e presso il proprio Ordine.
| Situazione | Chi si occupa del procedimento |
|---|---|
| Odontoiatra iscritto solo all'albo odontoiatri | La CAO della provincia di iscrizione |
| Doppia iscrizione (medici e odontoiatri), fatto riferibile a una sola professione | La commissione dell'albo cui il fatto si riferisce |
| Doppia iscrizione, fatto che riguarda l'attività professionale in generale | Secondo il vademecum, possono aprirsi due procedimenti distinti, uno per albo |
| Componente della CAO o consigliere dell'Ordine | Organi disciplinari federali della FNOMCeO, secondo le regole sugli organi di Federazione |
| Ricorso contro la decisione | Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS), entro 30 giorni dalla notifica |
L'iniziativa disciplinare può partire dal presidente della commissione, d'ufficio, oppure su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica. Una segnalazione di un paziente, di un collega o di un'autorità non obbliga di per sé l'Ordine a sanzionare. Le fasi sono nella guida procedimento disciplinare passo per passo.
Pubblicità sanitaria dell'odontoiatra: Codice e Legge 145/2018
La pubblicità è la materia su cui lo studio odontoiatrico incontra più spesso l'Ordine. Il quadro ha tre livelli:
- Codice di deontologia medica, art. 55 e 56: l'informazione sanitaria deve essere accessibile, trasparente, rigorosa e prudente; la pubblicità informativa può riguardare titoli, specializzazioni, attività e caratteristiche del servizio, onorari, in modo veritiero e non ingannevole. Il terzo comma dell'art. 56 si occupa della pubblicità comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche, ammessa nei limiti previsti dal Codice.
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 525-536: dal 1° gennaio 2019, secondo la comunicazione FNOMCeO, le comunicazioni delle strutture e dei professionisti possono avere solo carattere informativo, senza elementi promozionali o suggestivi. Le strutture private devono avere un direttore sanitario iscritto all'Ordine. Sono previsti l'intervento disciplinare degli Ordini e la segnalazione all'AGCOM. Il testo dei commi va letto direttamente.
- Linee interpretative della FNOMCeO e degli Ordini: lettere e circolari che chiariscono l'applicazione delle regole (ad esempio la lettera FNOMCeO sulla pubblicità sanitaria del 2022).
Esempi tipici da verificare prima di pubblicare: sconti e promozioni sui trattamenti, prima e dopo, recensioni e testimonianze sul sito, post sui social con immagini dei pazienti, uso di superlativi o di confronti con altri studi. Il corso Pubblicità sanitaria e social media: regole e rischi disciplinari (2 ore, 59 €) affronta questi scenari.
Piano di cura, preventivo e consenso
Il piano di cura odontoiatrico è spesso complesso, articolato in più fasi e con costi significativi: per questo la documentazione di informazione e consenso è una delle parti più sensibili. L'articolo 33 del Codice richiede un'informazione comprensibile; l'articolo 35 stabilisce che il consenso è un atto non delegabile del medico (e dell'odontoiatra). La L. 219/2017 ha disciplinato consenso informato e DAT, con principi che si applicano a tutte le professioni sanitarie.
- Che cosa spiegare: diagnosi, obiettivi, alternative (compresa la non cura), rischi, tempi e collaborazione richiesta.
- Come documentare: modulo, annotazione in cartella del colloquio, eventuale piano scritto datato e firmato.
- Quando il paziente rifiuta o interrompe: registrare la scelta e le informazioni date, senza pressioni.
- Onorari: l'art. 54 si occupa di libera professione e onorari; la trasparenza sui costi riduce il rischio di reclami.
Approfondimenti: corso Consenso informato e DAT, guida consenso informato, corso Documentazione sanitaria e cartella clinica.
Reclamo del paziente, segnalazione all'Ordine e comunicazione
Un risultato non atteso, un costo contestato o un trattamento interrotto possono sfociare in un reclamo, in una richiesta di risarcimento o in un esposto all'Ordine. Sono procedimenti diversi: quello disciplinare valuta il rispetto del Codice, quello civile il risarcimento, quello penale eventuali reati. La comunicazione trasparente tra odontoiatra e paziente, il rispetto delle regole sulla documentazione e il coinvolgimento tempestivo dell'assicuratore (nei termini di polizza) sono le basi per gestire la situazione. Per l'aspetto assicurativo e di responsabilità, vedere il corso Responsabilità professionale e Legge Gelli-Bianco, e per la comunicazione il corso Evento avverso: comunicazione trasparente, scuse e gestione del reclamo.
Se arriva una lettera dall'Ordine, la guida rispondere a una segnalazione all'Ordine propone un metodo per leggere l'atto, raccogliere la documentazione e scrivere una memoria difensiva.
Direttore sanitario e strutture odontoiatriche
La FNOMCeO ricorda che le strutture sanitarie private, compresi gli studi odontoiatrici organizzati in forma di struttura, devono avere un direttore sanitario iscritto all'Ordine. L'articolo 69 del Codice, Direzione sanitaria e responsabile sanitario, e l'articolo 68 sul medico operante in strutture pubbliche e private richiamano le responsabilità deontologiche di chi dirige e di chi collabora. Gli obblighi autorizzativi e organizzativi dipendono dalla normativa regionale: va verificata presso la propria Regione.
Cinque buone pratiche per lo studio odontoiatrico
- Verificare i contenuti online ogni anno: sito, social, schede su portali e mappe devono restare coerenti con le regole sulla pubblicità informativa.
- Un modulo di consenso non basta: annotare in cartella il colloquio e le alternative discusse.
- Preventivo chiaro: descrizione delle fasi, dei costi e di che cosa accade se il piano cambia.
- Gestione dei reclami: rispondere in modo tempestivo e rispettoso, conservando le comunicazioni.
- Conoscere l'Ordine di appartenenza: sito, circolari e indicazioni della CAO sono la fonte più aggiornata per la prassi locale.
Formazione continua e aggiornamento
L'articolo 19 del Codice richiede aggiornamento costante e formazione continua lungo tutta la vita professionale; l'obbligo ECM della normativa nazionale è un obbligo distinto, gestito con la CNFC e il Cogeaps. Per un quadro aggiornato di obbligo, dossier formativo e recupero si legga la guida obblighi ECM e dossier formativo e la pagina obblighi ECM. Per i corsi consigliati agli odontoiatri: deontologia per gli odontoiatri.
Corsi, ECM e autoformazione
I corsi di Ethicapraxis sono erogati da un provider indipendente. Non sono accreditati ECM né approvati da Ministero, Agenas, Commissione nazionale per la formazione continua o Ordini, e non attribuiscono crediti ECM. Rilasciano un attestato di partecipazione con le ore di formazione. Dove le regole della professione o del datore di lavoro lo consentono, possono essere conservati come autoformazione, nei limiti e con l'autocertificazione previsti: verifichi sempre le regole in vigore con il proprio Ordine e con Agenas/Cogeaps. Non garantiscono alcun esito in un procedimento. Per il quadro dell'obbligo formativo veda la guida obblighi ECM e dossier formativo e la pagina obblighi ECM.
Glossario
- AGCOM
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: destinataria delle segnalazioni sulla pubblicità sanitaria secondo la FNOMCeO.
- Albo degli odontoiatri
- Albo distinto, tenuto presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, in cui sono iscritti gli odontoiatri.
- CAO
- Commissione di albo odontoiatri: organo che gestisce l'albo odontoiatri e, secondo la normativa, esercita il potere disciplinare sugli iscritti.
- CCEPS
- Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide i ricorsi contro le decisioni disciplinari.
- Consenso informato
- Volontà del paziente espressa dopo adeguata informazione su diagnosi, alternative e rischi (art. 35 Codice; L. 219/2017).
- Direttore sanitario
- Medico o odontoiatra iscritto all'Ordine che risponde dell'organizzazione tecnico-sanitaria di una struttura sanitaria privata.
- FNOMCeO
- Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
- Medicina estetica
- Attività diagnostico-terapeutica con finalità estetiche disciplinata dall'art. 76 bis del Codice.
- Pubblicità informativa sanitaria
- Comunicazione al pubblico consentita se veritiera, trasparente e priva di elementi promozionali o suggestivi (art. 56 Codice; L. 145/2018).
Domande
Gli odontoiatri hanno un codice deontologico proprio?
Il riferimento è il Codice di deontologia medica FNOMCeO, che all'art. 1 disciplina l'esercizio professionale del medico chirurgo e dell'odontoiatra. Gli odontoiatri sono iscritti a un albo specifico, gestito dalla Commissione di albo odontoiatri.
Che cos'è la CAO?
È la Commissione di albo odontoiatri presso l'Ordine provinciale. Gestisce l'albo degli odontoiatri e, secondo la normativa richiamata dagli Ordini (L. 409/1985, art. 6), esercita la competenza disciplinare sugli iscritti all'albo odontoiatri.
Quali sono le regole sulla pubblicità sanitaria per gli odontoiatri?
Si applicano l'art. 56 del Codice (pubblicità informativa veritiera e non ingannevole) e la Legge 145/2018, art. 1, commi 525-536, che dal 2019 ammette comunicazioni solo informative, senza elementi promozionali o suggestivi. Gli Ordini possono avviare procedimenti disciplinari e le violazioni possono essere segnalate all'AGCOM.
Posso fare sconti o promozioni sui trattamenti?
La Legge 145/2018 esclude elementi promozionali o suggestivi nelle comunicazioni sanitarie. Prima di pubblicare sconti o offerte verifichi il testo della legge, il Codice e le indicazioni del suo Ordine: la valutazione dipende dal contenuto e dal contesto.
Chi giudica un odontoiatra iscritto sia all'albo medici sia a quello odontoiatri?
Secondo il vademecum dell'Ordine dei medici di Torino, se il fatto riguarda una sola professione se ne occupa la commissione di quell'albo; se riguarda l'attività professionale in generale possono aprirsi due procedimenti distinti.
Il consenso al piano di cura può essere delegato al personale di studio?
L'art. 35 del Codice afferma che l'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il personale può supportare con materiali e organizzazione, ma l'informazione e l'acquisizione del consenso restano compito del professionista.
Che cosa faccio se ricevo una segnalazione all'Ordine?
Legga l'atto con attenzione, annoti le date, chieda copia del fascicolo, si rivolga a un legale e prepari una memoria fondata sulla cartella clinica e sul consenso. La guida «rispondere a una segnalazione all'Ordine» propone un metodo.
Entro quanto tempo si può ricorrere contro la decisione della CAO?
Secondo l'art. 53 del D.P.R. 221/1950 il ricorso alla CCEPS va proposto entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine decorre dalla notifica: verifichi sempre il testo vigente con il suo legale.
Lo studio odontoiatrico ha bisogno di un direttore sanitario?
La FNOMCeO ricorda che le strutture sanitarie private devono avere un direttore sanitario iscritto all'Ordine. Gli obblighi autorizzativi dipendono dalla normativa regionale e dalla forma dello studio: verificare presso la Regione e l'Ordine.
I corsi Ethicapraxis valgono come ECM per gli odontoiatri?
No. I corsi non sono accreditati ECM e non attribuiscono crediti. Rilasciano un attestato di partecipazione con le ore di formazione e possono essere conservati come autoformazione dove le regole lo consentono.
Corsi e percorsi su questo tema
Corsi online, al proprio ritmo, con valutazione finale, relazione riflessiva e attestato di partecipazione con le ore di formazione.
Pubblicità sanitaria e social media: regole e rischi disciplinari
Che cosa possono comunicare professionisti e strutture sanitarie: L. 145/2018, art. 56, canali digitali, segnalazioni e procedimento disciplinare. 2 ore.
Consenso informato e DAT: applicare la Legge 219/2017
Informare, raccogliere e documentare il consenso, gestire rifiuto, minori e persone incapaci, e comportarsi davanti a DAT e pianificazione condivisa. 2 ore.
Documentazione sanitaria e cartella clinica: scrivere, conservare e rilasciare con rigore
Come registrare scelte cliniche, consenso e comunicazioni, gestire accessi e copie e usare gli strumenti digitali nel quadro della normativa italiana. 2 ore.
Responsabilità professionale e Legge Gelli-Bianco: cosa cambia per te
La L. 24/2017 spiegata a chi lavora in sanità: linee guida, responsabilità penale e civile, rivalsa, assicurazione e richieste di risarcimento. 3 ore online.
Percorso per medici
Percorso di etica e rimedio professionale
Fonti ufficiali
Verificato a novembre 2026. Norme e procedure cambiano: confermare la situazione attuale con la fonte ufficiale. Questa pagina contiene informazioni generali e non costituisce consulenza legale.
- FNOMCeO: Codice di deontologia medica
- FNOMCeO: Codice di deontologia medica 2014 (PDF)
- FNOMCeO: Odontoiatri, fine della pubblicità promozionale (31 dicembre 2018)
- Gazzetta Ufficiale: Legge 30 dicembre 2018, n. 145
- OMCeO Torino: Vademecum procedimenti disciplinari FNOMCeO
- FNOMCeO: D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221
- FNOMCeO: D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (con note)
- Gazzetta Ufficiale: Legge 11 gennaio 2018, n. 3