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Consenso informato: che cosa dicono la Costituzione, la Legge 219/2017 e la deontologia
Il consenso informato è la manifestazione di volontà con cui una persona accetta o rifiuta un accertamento o un trattamento sanitario dopo aver ricevuto un'informazione adeguata. In Italia le regole stanno su tre livelli che vanno letti insieme: la Costituzione, la legge e i codici deontologici delle professioni.
| Livello | Fonte | Che cosa stabilisce |
|---|---|---|
| Costituzione | Art. 32 | Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge; la legge non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana |
| Legge | Legge 22 dicembre 2017, n. 219, «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» | Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2018, in vigore dal 31 gennaio 2018; si applica a tutte le professioni sanitarie |
| Deontologia | Codice di deontologia medica FNOMCeO (2014, con aggiornamenti); Codice deontologico delle professioni infermieristiche FNOPI (aggiornamento in vigore dal 22 marzo 2025); codici degli altri Ordini | Informazione, consenso e dissenso come doveri della professione; la violazione può dare luogo a un procedimento disciplinare dell'Ordine |
La L. 219/2017 non inventa il principio: lo mette per iscritto in un testo unico dopo anni in cui era stato ricostruito dalla giurisprudenza, dalla Costituzione e dai codici deontologici. È una legge breve, ma ogni passaggio incide su come si lavora al letto del paziente, in ambulatorio, in farmacia, a domicilio. La legge si rivolge a ogni esercente una professione sanitaria: il medico propone e illustra il trattamento, ma anche l'infermiere, l'ostetrica, il fisioterapista o il tecnico raccolgono il consenso per gli atti di propria competenza.
Un punto di metodo: in questa guida gli articoli dei codici deontologici sono citati solo dove li abbiamo verificati sul testo. Il Codice di deontologia medica è in fase di revisione da parte della FNOMCeO dal novembre 2025: prima di citare un articolo controlla sul portale della Federazione quale versione sia in vigore. Per una lettura d'insieme del Codice medico vedi la guida «Codice di deontologia medica spiegato».
Il consenso come relazione di cura e non come modulo da firmare
La legge colloca il consenso dentro la relazione di cura: l'incontro tra l'autonomia decisionale della persona e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Alla relazione contribuiscono, se la persona lo desidera, familiari, convivente o persona di fiducia, e i diversi professionisti dell'équipe. La stessa legge afferma che il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura: parlare con il paziente è già lavoro clinico, non un'attività accessoria.
Un processo che può cambiare nel tempo
Il consenso può essere dato, rinnovato, modificato o ritirato in qualsiasi momento. Ciò che la persona ha accettato il lunedì può essere rimesso in discussione il giovedì, perché la situazione clinica o i suoi valori sono cambiati. Per questo un modulo firmato al ricovero «per tutti i trattamenti» non esaurisce l'obbligo di raccogliere il consenso per ogni nuova scelta rilevante.
Che cosa fa ciascuno
| Soggetto | Compito | Esempio concreto |
|---|---|---|
| Professionista che propone o esegue l'atto | Garantire che la persona sia stata informata in modo adeguato alla sua situazione e abbia potuto scegliere | Il chirurgo illustra l'intervento; l'infermiere spiega il prelievo e raccoglie un dubbio detto all'ultimo momento |
| Struttura sanitaria pubblica o privata | Garantire la piena e corretta attuazione dei principi della legge, assicurare l'informazione ai pazienti e promuovere la formazione del personale | Moduli comprensibili, tempi di visita adeguati, interpreti o mediatori quando servono |
| Persona assistita | Conoscere le proprie condizioni, scegliere se e quanto essere informata, indicare chi riceve le informazioni, rifiutare o interrompere un trattamento | Dire «preferisco che ne parli con mia figlia» |
Il corso Consenso informato e DAT: applicare la Legge 219/2017 (2 ore, 59 €) segue questo percorso con casi di fantasia in contesti italiani. Per la comunicazione difficile, comprese le cattive notizie, vedi anche Comunicare con il paziente: relazione di cura e cattive notizie.
Passo dopo passo
Prepara il colloquio
Scegli tempo e luogo riservati e un momento in cui la persona possa decidere liberamente, non quando è già sedata o in forte dolore.
Verifica che cosa la persona vuole sapere
Chiedi quanto desidera conoscere e se vuole indicare familiari o una persona di fiducia come incaricati di ricevere le informazioni.
Spiega diagnosi, prognosi, benefici, rischi, alternative e conseguenze del rifiuto
Usa parole comprensibili, blocchi brevi e pause per le domande; adatta il livello di dettaglio alla gravità dell'atto.
Controlla la comprensione
Usa il teach-back: chiedi alla persona di riformulare con parole proprie i punti essenziali.
Lascia il tempo di decidere
Se la situazione clinica lo consente, offri un secondo colloquio prima di raccogliere la decisione.
Documenta la decisione
Registra in cartella e nel FSE consenso, rifiuto o richiesta di tempo, con le informazioni date e le domande poste, oltre al modulo.
Riapri il confronto se il quadro cambia
Aggiorna l'informazione e ricorda che il consenso può essere revocato in ogni momento.
Che cosa deve contenere l'informazione adeguata
Un'informazione è adeguata quando la persona può capire dove si trova e che cosa può scegliere. La legge richiede un'informazione completa, aggiornata e comprensibile su sei elementi, che messi in fila descrivono un buon colloquio.
| Elemento | Domanda guida | Errore frequente |
|---|---|---|
| Diagnosi | Che cosa è stato trovato e che cosa non si sa ancora? | Usare solo il nome tecnico |
| Prognosi | Che cosa è probabile nel tempo, con quale incertezza? | Evitarla o promettere esiti |
| Benefici | Che cosa può aspettarsi concretamente la persona? | Parlare di «miglioramento» senza dire quanto |
| Rischi | Quali eventi sono possibili e quanto sono frequenti o gravi? | Elencare solo i rischi rari |
| Alternative | Che cosa si potrebbe fare d'altro, anche non fare nulla? | Presentare una sola strada |
| Conseguenze del rifiuto | Che cosa accade se non si procede? | Usarle come minaccia |
Quanto dire e come dirlo
Il livello di dettaglio cresce con la gravità dell'atto, con l'irreversibilità delle conseguenze e con ciò che la persona vuole sapere. Per un prelievo ematico bastano poche parole; per un intervento demolitivo serve un colloquio articolato, che può richiedere più incontri. Le informazioni vanno aggiornate quando il quadro cambia: una complicanza imprevista riapre il confronto.
Informare in modo comprensibile non significa semplificare fino a distorcere. Significa usare parole che la persona conosce, spiegare i termini tecnici necessari, usare numeri semplici («su cento persone, circa cinque») e verificare che il messaggio sia arrivato. La tecnica del teach-back chiede alla persona di riformulare con parole proprie ciò che ha capito. Per chi non parla bene italiano, ha disabilità sensoriali o cognitive o una bassa alfabetizzazione sanitaria servono mediatori, interpreti, materiali accessibili e più tempo: approfondimenti in Comunicazione interculturale e pazienti migranti e Persone con disabilità: comunicazione, accessibilità e diritti.
Il diritto di non sapere e la persona di fiducia
La legge riconosce che la persona può rifiutare, in tutto o in parte, di ricevere informazioni, e può indicare familiari o una persona di fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece. Il rifiuto di essere informati e l'eventuale indicazione di un incaricato vanno registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico, dove disponibile. Non è una rinuncia ai diritti: la persona può cambiare idea in ogni momento.
Rispettare il non voler sapere non significa tacere: significa chiedere in modo aperto quanto la persona desidera conoscere e a chi vuole che siano date le informazioni. Un errore frequente è consegnare informazioni sensibili ai familiari presenti «perché sono della famiglia». Senza l'indicazione della persona, e nei limiti delle norme sulla riservatezza, il professionista non dovrebbe presumere che parenti o conviventi possano ricevere informazioni o decidere. Fanno eccezione i casi in cui la legge attribuisce a qualcuno il potere di decidere, come il genitore di un minore o il tutore. Sul rapporto con la riservatezza vedi la guida «Segreto professionale: le regole spiegate».
Come si documenta il consenso: forma, cartella clinica e FSE
L'art. 1 della L. 219/2017 prevede che il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più adatti alle condizioni della persona, sia documentato in forma scritta oppure attraverso videoregistrazione o, per la persona con disabilità, con dispositivi che le consentano di comunicare, e che sia inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Non serve quindi sempre una firma su un modulo cartaceo: conta che la volontà sia espressa in modo tracciabile e adatto alle condizioni della persona. Il Codice di deontologia medica, all'art. 26 («Cartella clinica»), chiede di registrare modi e tempi dell'informazione e i termini del consenso o del dissenso. Per la formulazione esatta dei commi consulta il testo vigente sulla Gazzetta Ufficiale.
Che cosa annotare oltre alla firma
- data, luogo del colloquio e persone presenti;
- che cosa è stato spiegato: diagnosi, prognosi, rischi, alternative, conseguenze del rifiuto;
- le domande della persona e le risposte date;
- la decisione: consenso, rifiuto o richiesta di tempo;
- eventuali richieste di non sapere e il nominativo della persona incaricata;
- gli strumenti usati: interprete, mediatore, materiale informativo, dispositivi di comunicazione.
Prassi problematiche e alternative
| Prassi | Perché è problematica | Alternativa |
|---|---|---|
| Modulo firmato in blocco al ricovero per «tutti i trattamenti» | Non dimostra l'informazione sulla scelta specifica | Consenso per gli atti rilevanti, con rinnovo quando il quadro cambia |
| Firma raccolta dall'ultimo collega disponibile | Chi raccoglie non può rispondere alle domande | Il colloquio spetta a chi propone e conosce l'atto |
| Annotazione «paziente informato» | Non dice che cosa è stato detto | Una riga sui contenuti e sulla domanda del paziente |
| Informazioni date alla sola famiglia | La persona non ha potuto scegliere | Chiedere alla persona quanto e a chi comunicare |
Per le regole sulla tenuta della cartella vedi «Cartella clinica: le regole spiegate» e il corso Documentazione sanitaria e cartella clinica.
Rifiuto, rinuncia e revoca del consenso
La legge protegge la scelta di dire no e quella di cambiare idea dopo aver detto sì. Conviene distinguere tre termini: il rifiuto (non iniziare un trattamento proposto), la rinuncia (non proseguire un trattamento già avviato) e la revoca (il ritiro del consenso già dato, possibile in ogni momento).
- Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico, o singoli atti del trattamento, e di revocare il consenso in qualsiasi momento, anche quando ciò comporti l'interruzione del trattamento.
- La nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale sono considerate trattamenti sanitari e possono essere rifiutate o interrotte come ogni altro trattamento.
- Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale.
- Il paziente non può esigere trattamenti contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali: davanti a richieste di questo tipo il medico non ha obblighi professionali.
- Nel caso di rifiuto o rinuncia a trattamenti necessari alla sopravvivenza, il medico prospetta alla persona e, se questa acconsente, ai familiari le conseguenze della decisione e le possibili alternative.
Un rifiuto non chiude la relazione: la riorienta. Il professionista chiede i motivi, verifica che le conseguenze siano state comprese, promuove ogni azione di sostegno e documenta il colloquio. Il dovere di alleviare la sofferenza permane anche quando il trattamento è rifiutato o interrotto: il tema è approfondito nel corso Etica di fine vita: cure palliative, rifiuto delle cure e pianificazione condivisa.
Emergenza e urgenza: curare rispettando la volontà nei limiti in cui è nota
Nelle situazioni di emergenza o urgenza il medico e l'équipe assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente laddove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla. Sono due doveri insieme: agire per salvare la vita o prevenire un danno grave e rispettare la volontà della persona se è nota o può essere conosciuta.
- Se la persona è cosciente e capace, si informa nei limiti del tempo disponibile e si raccoglie il consenso, anche in forma orale e breve.
- Se è incosciente e non esiste alcuna indicazione di volontà, si procede con le cure indispensabili.
- Se esistono DAT o altri documenti, o un familiare riferisce con certezza una volontà precisa, se ne tiene conto per quanto le circostanze consentano di verificarli.
- Appena possibile si informa la persona di quanto è stato fatto e del perché, documentando che cosa si è visto, deciso e perché.
Chi lavora in emergenza non sempre può sciogliere i dubbi sull'autenticità di un documento: le organizzazioni possono ridurre il problema con procedure chiare e strumenti di consultazione rapida.
Consenso informato per minori, interdetti e persone con amministratore di sostegno
Minori di età
Per i minori il consenso informato è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenuto conto della volontà del minore in relazione all'età e al grado di maturità, con lo scopo di tutelarne la salute psicofisica e la vita, nel pieno rispetto della sua dignità. Il minore ha diritto a ricevere informazioni sulle scelte che lo riguardano in modo consono alle sue capacità. «Tenere conto» non attribuisce al minore il potere di decidere da solo, ma neppure lo riduce a spettatore: un bambino di sei anni ha bisogno di spiegazioni semplici, un adolescente di sedici può avere un giudizio molto maturo sulla propria malattia. Il professionista valuta caso per caso e documenta la valutazione.
| Situazione | Comportamento ragionevole |
|---|---|
| Genitori d'accordo, minore in disaccordo | Ascoltare il minore, riesaminare le informazioni, offrire tempo e un secondo colloquio, documentare |
| Genitori in disaccordo tra loro | Cercare un accordo con colloqui separati e congiunti; in caso di stallo coinvolgere la direzione sanitaria e valutare il ricorso all'autorità giudiziaria |
| Rifiuto dei genitori di un trattamento necessario a tutelare vita o salute del minore | Informare la direzione sanitaria e valutare l'intervento dell'autorità giudiziaria, garantendo nel frattempo le cure urgenti |
Persone interdette, inabilitate, con amministratore di sostegno
Per le persone interdette il consenso è espresso o rifiutato dal tutore, sentita la persona ove possibile. Per le persone inabilitate è espresso dall'inabilitato stesso. Se è stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso è espresso o rifiutato anche dall'amministratore, tenendo conto della volontà della persona. Se il rappresentante rifiuta cure che il medico ritiene appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale, dei soggetti indicati dalla legge, del medico o del rappresentante legale della struttura. Il ricorso al giudice non è il primo passo: prima vengono ascolto, spiegazione e tentativo di accordo.
La capacità di decidere si valuta rispetto a una scelta specifica e a un momento preciso: una persona con demenza lieve può non essere in grado di scegliere tra strategie terapeutiche complesse ma capire benissimo se vuole un prelievo. Non si dà per scontato né che possa decidere né che non possa.
DAT e pianificazione condivisa delle cure: che cosa sono e come si distinguono
Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) permettono a una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche, di esprimere in anticipo le proprie volontà su trattamenti, accertamenti e scelte terapeutiche in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi. Nelle DAT si può indicare un fiduciario, maggiorenne e capace, che rappresenta la persona nelle relazioni con il medico e con la struttura.
Forma e consultazione
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, oppure per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all'ufficio dello stato civile del Comune di residenza o alle strutture sanitarie delle Regioni che abbiano regolamentato la raccolta; se le condizioni fisiche non lo consentono possono essere espresse con videoregistrazione o dispositivi per la comunicazione. Sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Il medico è tenuto al loro rispetto e può disattenderle, in tutto o in parte, solo in accordo con il fiduciario, se appaiono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale, oppure se esistono terapie non prevedibili alla firma capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento. In caso di conflitto decide il giudice tutelare. Il sistema prevede una banca dati nazionale delle DAT: non abbiamo potuto verificare su fonti ufficiali lo stato di funzionamento attuale, quindi per le modalità di deposito e consultazione rivolgiti al Ministero della Salute e al tuo Comune.
DAT e PCC a confronto
| Aspetto | DAT | Pianificazione condivisa delle cure (PCC) |
|---|---|---|
| Quando | In anticipo, anche in buona salute | Quando c'è già una malattia cronica e invalidante o a evoluzione inarrestabile con prognosi infausta |
| Con chi | La persona (disponente), informata da un professionista; il fiduciario | Paziente, medico ed équipe; se il paziente acconsente, familiari o persona di fiducia |
| Contenuto | Volontà su trattamenti in ipotetici scenari di incapacità | Scelte concrete sull'evoluzione della patologia in atto |
| Effetto sull'équipe | Il medico è tenuto al rispetto, con le deroghe previste | L'équipe è tenuta ad attenersi alla pianificazione se il paziente non può esprimere il consenso |
| Aggiornamento | Rinnovo, modifica o revoca in ogni momento | Aggiornabile all'evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico |
Quando la persona può parlare, vale ciò che dice oggi, anche se è diverso da ciò che ha scritto ieri. Per i casi di fine vita e cure palliative rinviamo al corso Etica di fine vita: cure palliative, rifiuto delle cure e pianificazione condivisa.
Consenso informato passo dopo passo: una procedura di buona pratica
Non esiste una procedura unica valida per tutte le strutture: la tua azienda può avere moduli e regole proprie. I passaggi che seguono riassumono una buona pratica coerente con la legge e con le fonti deontologiche.
- Prepara il colloquio. Scegli tempo e luogo che garantiscano riservatezza e non fissare il consenso quando la persona è già sul lettino, sedata o in forte dolore.
- Chiedi che cosa la persona sa e vuole sapere. Verifica se desidera informazioni complete o preferisce indicare una persona di fiducia.
- Spiega i sei elementi. Diagnosi, prognosi, benefici, rischi, alternative, conseguenze del rifiuto, in blocchi brevi e con pause per le domande.
- Verifica la comprensione. Usa il teach-back; se la persona non riesce a riferire i punti essenziali, l'informazione non è ancora completa.
- Lascia il tempo di decidere se la situazione clinica lo permette, anche con un secondo colloquio.
- Raccogli e documenta la decisione. Consenso, rifiuto o richiesta di tempo, nella forma più adatta, con una nota personalizzata oltre al modulo.
- Riapri il confronto quando il quadro cambia, e ricorda che la persona può revocare in ogni momento.
- Quando c'è un dubbio serio (minore, capacità di decidere, conflitto con il fiduciario) cerca confronto in équipe, con la direzione sanitaria e, dove disponibile, con il comitato etico.
Consenso informato e responsabilità: Ordine, giudice e struttura
Un comportamento può essere lecito sul piano giuridico e contrario alla deontologia: il consenso non basta a rendere accettabile un atto che le regole della professione non consentono. Per le controversie sul comportamento professionale è competente l'Ordine, con il proprio procedimento disciplinare; per le conseguenze civili o penali di un danno è competente il giudice. Sono piani distinti, che possono incrociarsi sullo stesso fatto, e la struttura risponde delle scelte organizzative. Per il procedimento dell'Ordine vedi «Il procedimento disciplinare passo dopo passo», per la difesa scritta «Come rispondere a una segnalazione dell'Ordine» e il quadro generale in Procedimento disciplinare. Per il tema della responsabilità dopo la L. 24/2017 vedi Responsabilità professionale e Legge Gelli-Bianco.
Corsi collegati e uso come autoformazione
Il corso Consenso informato e DAT: applicare la Legge 219/2017 (2 ore, 59 €) è il percorso diretto su questa guida. Utile anche Documentazione sanitaria e cartella clinica per la registrazione del consenso e Privacy e GDPR in sanità: dati, FSE e segreto professionale per la riservatezza. Ethicapraxis è un provider indipendente, non accreditato da AGENAS, dalla CNFC o da un Ordine: i corsi non attribuiscono crediti ECM e rilasciano un attestato di partecipazione con le ore di formazione. Dove le regole della tua professione o del tuo datore di lavoro lo consentono, puoi usarli come autoformazione autocertificata (vedi Obblighi ECM). I corsi non promettono alcun esito in procedimenti disciplinari o giudiziari.
Domande
Il consenso informato deve essere sempre scritto?
No, non sempre su un modulo cartaceo. La L. 219/2017 prevede che sia acquisito nei modi e con gli strumenti più adatti alle condizioni della persona e documentato in forma scritta o con videoregistrazione o, per le persone con disabilità, con dispositivi di comunicazione, e inserito in cartella clinica e FSE. Conta che la volontà sia tracciabile.
Chi deve raccogliere il consenso informato?
Chi propone o esegue l'atto sanitario deve garantire che la persona sia stata informata e abbia potuto scegliere. Il medico ha la responsabilità di illustrare il trattamento; gli altri professionisti raccolgono il consenso per gli atti di propria competenza e riferiscono dubbi o ripensamenti.
Il paziente può rifiutare un trattamento anche se è salvavita?
Sì, se è capace di agire: la legge riconosce il diritto di rifiutare o revocare qualsiasi trattamento, comprese nutrizione e idratazione artificiali. Il medico prospetta le conseguenze e le alternative, sostiene la persona e continua ad alleviarne le sofferenze; rispettando la volontà espressa è esente da responsabilità civile o penale.
Chi decide per un minorenne?
Esprimono o rifiutano il consenso i genitori o il tutore, tenendo conto della volontà del minore in base a età e maturità. Se i genitori rifiutano un trattamento necessario a tutelarne vita o salute si coinvolge la direzione sanitaria e si valuta il ricorso all'autorità giudiziaria, garantendo le cure urgenti.
Un familiare può firmare al posto del paziente adulto e capace?
No, non automaticamente. Senza l'indicazione della persona o un potere di rappresentanza previsto dalla legge (tutore, amministratore di sostegno con poteri sanitari) i familiari non sono sostituti. La persona può però indicare familiari o una persona di fiducia come incaricati di ricevere le informazioni e di esprimere il consenso in sua vece.
Che cosa sono le DAT e il fiduciario?
Le disposizioni anticipate di trattamento sono volontà espresse in anticipo da un maggiorenne capace per l'eventualità di una futura incapacità. Il fiduciario è la persona indicata nelle DAT che rappresenta il disponente nelle relazioni con medico e struttura. Il medico deve rispettare le DAT e può disattenderle solo in accordo con il fiduciario nei casi previsti dalla legge.
Che differenza c'è tra DAT e pianificazione condivisa delle cure?
Le DAT si scrivono in anticipo, anche in buona salute. La pianificazione condivisa è un percorso tra paziente ed équipe quando c'è già una malattia cronica e invalidante o a prognosi infausta, e l'équipe è tenuta ad attenersi alla pianificazione se il paziente non può più esprimersi.
Il consenso vale in emergenza?
In emergenza o urgenza si assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente laddove le condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla. Appena possibile si informa la persona e si documenta quanto è stato fatto.
Che cosa rischia chi non raccoglie un consenso adeguato?
Dipende dai fatti. Sul piano professionale l'Ordine può valutare la condotta secondo il codice deontologico; sul piano civile o penale decide il giudice; la struttura può avere responsabilità organizzative. Questa guida non quantifica sanzioni né prevede esiti.
Come devo comportarmi se dubito che la persona abbia capito?
Non basta il modulo firmato: usa il teach-back, offri un secondo colloquio, coinvolgi un mediatore se serve e annota i dubbi in cartella. Se la persona non riesce a riferire i punti essenziali, l'informazione non è ancora completa.
Corsi e percorsi su questo tema
Corsi online, al proprio ritmo, con valutazione finale, relazione riflessiva e attestato di partecipazione con le ore di formazione.
Consenso informato e DAT: applicare la Legge 219/2017
Informare, raccogliere e documentare il consenso, gestire rifiuto, minori e persone incapaci, e comportarsi davanti a DAT e pianificazione condivisa. 2 ore.
Documentazione sanitaria e cartella clinica: scrivere, conservare e rilasciare con rigore
Come registrare scelte cliniche, consenso e comunicazioni, gestire accessi e copie e usare gli strumenti digitali nel quadro della normativa italiana. 2 ore.
Etica di fine vita: cure palliative, rifiuto delle cure e pianificazione condivisa
La L. 38/2010 e la L. 219/2017 nella pratica: consenso e rifiuto, DAT, pianificazione condivisa, sedazione palliativa, richieste di anticipare la morte. 2 ore.
Comunicare con il paziente: relazione di cura e cattive notizie
Ascolto, informazione per il consenso, colloquio sulle cattive notizie, situazioni difficili e cura di sé per i professionisti sanitari. 2 ore online.
Percorso di etica e rimedio professionale
Fondamenti di etica e professionalità
Fonti ufficiali
Verificato a novembre 2026. Norme e procedure cambiano: confermare la situazione attuale con la fonte ufficiale. Questa pagina contiene informazioni generali e non costituisce consulenza legale.
- Gazzetta Ufficiale: Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (consenso informato e DAT)
- FNOMCeO: Codice di deontologia medica
- FNOPI: Codice deontologico delle professioni infermieristiche in vigore
- ISS: Rapporti ISTISAN 22/19, Manuale di valutazione della comunicazione nei DEA
- Gazzetta Ufficiale: Legge 8 marzo 2017, n. 24 (sicurezza delle cure e responsabilità professionale)