Hai ricevuto una contestazione dell'Ordine: che cosa fare nei primi giorni
Una contestazione dell'Ordine non è una decisione di sanzione: è la comunicazione con cui l'Ordine ti informa degli addebiti e ti offre la possibilità di difenderti. Nei primi giorni:
- leggi l'atto con attenzione, per intero, e individua quale Ordine lo ha emesso e per quale fatto;
- annota le date: notifica, scadenza per le memorie, data e luogo dell'audizione;
- chiedi copia del fascicolo, se non è già allegato;
- informa il tuo legale e, se hai una polizza di tutela legale, l'assicuratore secondo le condizioni del contratto;
- evita di scrivere a caldo al segnalante o all'Ordine e non modificare né cancellare documentazione clinica o contenuti online oggetto del caso;
- raccogli i documenti utili (cartella, consensi, comunicazioni, protocolli).
Questa guida è informativa, si basa sui testi pubblici elencati in fondo alla pagina e non è un parere legale. La procedura concreta dipende dalla tua professione e dal tuo Ordine. Per un metodo di scrittura della memoria vedi la guida Come rispondere a una segnalazione; per una panoramica dei servizi di rimedio vedi la pagina procedimento disciplinare e corsi di rimedio.
Le fonti: Ordini, D.Lgs.C.P.S. 233/1946, D.P.R. 221/1950, L. 3/2018
Gli Ordini delle professioni sanitarie sono enti pubblici non economici: tengono l'albo, vigilano sull'esercizio della professione e hanno il potere disciplinare sugli iscritti. L'ordinamento poggia sul decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (D.Lgs.C.P.S. 233/1946), ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e sul regolamento di esecuzione, il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.
La legge 11 gennaio 2018, n. 3 (art. 4, comma 1) ha sostituito i primi otto articoli del decreto del 1946; secondo la FNOMCeO gli articoli da 9 a 16 restano nella formulazione originaria. Il regolamento del 1950, scritto soprattutto per la professione medica, resta il riferimento per le fasi del procedimento: la sua applicazione alle singole professioni va verificata presso il proprio Ordine.
Lo stesso fatto può generare procedimenti distinti: quello dell'Ordine, uno penale, una causa civile, un procedimento del datore di lavoro. Ciascuno ha regole, termini e finalità propri, e l'esito dell'uno non determina automaticamente quello degli altri. Il procedimento disciplinare valuta la violazione dei doveri deontologici, non il risarcimento di un danno né la responsabilità penale.
Chi istruisce, chi giudica, chi decide i ricorsi
| Livello | Organo | Funzione |
|---|---|---|
| Territoriale | Consiglio direttivo | Tiene l'albo e cura iscrizioni e cancellazioni |
| Territoriale | Ufficio istruttorio di albo | Svolge l'istruttoria, separata dal giudizio |
| Territoriale | Commissione di albo | Adotta e dà esecuzione ai provvedimenti disciplinari |
| Nazionale | Commissione centrale (CCEPS) | Decide i ricorsi contro i provvedimenti degli Ordini |
| Giurisdizionale | Sezioni unite della Cassazione | Controllo di legittimità sulle decisioni della CCEPS |
La riforma del 2018 ha previsto la separazione tra istruttoria e giudizio. Come questa separazione sia organizzata in pratica a livello locale va chiesto al proprio Ordine. Per gli odontoiatri la gestione dell'Albo spetta alla Commissione Albo Odontoiatri (CAO); gli Ordini dei TSRM e delle PSTRP sono articolati in albi, ciascuno con la propria Commissione di albo.
Come può cominciare un procedimento: segnalazione, esposto, richiesta dell'autorità
Secondo il regolamento del 1950 il procedimento è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica. Nella pratica l'Ordine può venire a conoscenza di un fatto attraverso un esposto di un paziente o di un familiare, una segnalazione di un collega o di una struttura, una comunicazione dell'autorità giudiziaria o la stampa. Una segnalazione non obbliga di per sé l'Ordine a sanzionare: serve a portare il fatto alla sua attenzione, e l'Ordine valuta se vi siano gli estremi per procedere. Prima della contestazione formale, l'Ordine può chiedere chiarimenti: verifica presso il tuo Ordine come questa fase iniziale è organizzata e rispondi sempre nei tempi indicati.
Le fasi del procedimento secondo il regolamento del 1950
Secondo gli articoli 38-47 del D.P.R. 221/1950, nel testo pubblicato dalla FNOMCeO:
- Avvio: il procedimento è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica. Una segnalazione non obbliga di per sé l'Ordine a sanzionare.
- Contestazione: la comunicazione all'iscritto indica gli addebiti, lascia almeno venti giorni (prorogabili) per esaminare il fascicolo e presentare memorie, indica data e luogo dell'audizione e avverte che in caso di assenza si procede comunque.
- Audizione: il relatore espone gli addebiti e le prove, l'incolpato è sentito personalmente; le sedute non sono pubbliche.
- Decisione: contiene data, addebiti, prove, motivi e dispositivo; è firmata, depositata in segreteria e notificata.
Controlla sempre il testo vigente per la tua professione e chiedi un parere legale sulla difesa tecnica. Se l'iscritto non si presenta all'audizione senza giustificato motivo, il procedimento prosegue: per questo la scelta di essere presente, di farsi assistere e di depositare una memoria scritta va fatta per tempo.
I tuoi diritti e le tue scelte durante il procedimento
- Conoscere gli addebiti e accedere al fascicolo nei termini fissati dalla contestazione.
- Presentare memorie e documenti entro la scadenza indicata, anche con il sostegno di un difensore.
- Essere sentito personalmente all'audizione; se un impedimento è serio e documentato, chiedi tempestivamente un rinvio.
- Ricevere una decisione motivata: secondo l'art. 47 la decisione è nulla se manca di data, addebiti, prove, motivi o dispositivo.
- Impugnare la decisione con ricorso alla Commissione centrale entro i termini.
Un consiglio pratico: tratta le scadenze come non prorogabili finché l'Ordine non ti ha concesso per iscritto una proroga.
Le sanzioni disciplinari e la loro graduazione
| Sanzione | Che cosa comporta |
|---|---|
| Avvertimento | Richiamo formale; nessuna limitazione all'esercizio |
| Censura | Biasimo formale più severo; nessuna limitazione all'esercizio |
| Sospensione | Divieto di esercitare per un periodo da uno a sei mesi; non cancella l'iscrizione |
| Radiazione | Cancellazione dall'albo, per condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità della professione; è prevista la riammissione |
Le sanzioni sono quelle dell'art. 40 del D.P.R. 221/1950 (nel testo pubblicato dalla FNOMCeO). La L. 3/2018 prevede che siano graduate in base a intenzionalità, gravità e reiterazione della violazione. Alcune misure, come la radiazione o la sospensione di diritto per certe condanne penali o misure cautelari (artt. 42 e 43), scattano per effetto di un provvedimento giudiziario e il Consiglio si limita a dichiararle.
Leggere il provvedimento e fare ricorso alla Commissione centrale (CCEPS)
Secondo l'art. 47, la decisione è nulla se manca di data, addebiti, prove, motivi o dispositivo. Il ricorso alla Commissione centrale può essere proposto dall'iscritto, dal prefetto o dal procuratore della Repubblica entro trenta giorni dalla notificazione (art. 53); i termini decorrono dalla notifica, non dalla decisione. Contro le decisioni della CCEPS è previsto il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione.
Leggi il provvedimento in tre passaggi: i fatti ritenuti provati, le norme del codice o della legge considerate violate, la ragione della sanzione scelta. Decidi presto, con il legale, se impugnare: il percorso di rimedio e il ricorso non sono alternativi.
Come preparare la memoria difensiva: struttura e tono
La memoria è lo strumento con cui ricostruisci i fatti, le tue scelte e il tuo punto di vista. Non esiste un modello ufficiale unico: una struttura chiara aiuta chi legge. Una possibile traccia:
- Premessa: chi sei, dove e con quale ruolo hai operato, i riferimenti dell'atto ricevuto.
- Fatti: cronologia essenziale, con date e documenti allegati.
- Valutazioni al momento dei fatti: che cosa sapevi, quali alternative hai considerato, quali regole e linee guida hai seguito.
- Rapporto con i doveri deontologici contestati: senza ricostruzioni elaborate, indica come hai inteso rispettarli e dove, con il senno di poi, avresti potuto fare diversamente.
- Riflessione e misure adottate: che cosa hai cambiato nella pratica per prevenire il ripetersi del problema.
- Allegati: elenco ordinato dei documenti, nel rispetto della riservatezza di pazienti e terzi.
Tono sobrio, rispettoso, senza attacchi al segnalante. Per esempi di impostazione e per le insidie più frequenti vedi Come rispondere a una segnalazione. La memoria va concordata con il tuo difensore.
Dopo la decisione: comunicazioni e continuità delle cure
Rispetta la sanzione con precisione: durante la sospensione non si esercita la professione. Garantisci la continuità delle cure con note di passaggio ai colleghi. Verifica contratto di lavoro, polizza assicurativa e altre iscrizioni per eventuali obblighi di comunicazione. L'art. 49 prevede che l'Ordine comunichi al prefetto e al procuratore della Repubblica l'inizio e l'esito dei procedimenti. Le comunicazioni a pazienti, colleghi, datore di lavoro e assicuratore devono essere sobrie, vere e documentate.
Riforme in corso
Nella Comunicazione n. 16/2026 (23 gennaio 2026) la FNOMCeO ha riferito della propria audizione del 22 gennaio 2026 sul disegno di legge n. 2700, «Delega al Governo in materia di professioni sanitarie», con termine per i decreti legislativi al 31 dicembre 2026, e ha segnalato che il regolamento attuativo previsto dall'art. 4, comma 5, della L. 3/2018 deve ancora essere adottato. Si tratta di testi in discussione: controlla lo stato attuale su Normattiva e sul portale della tua Federazione. Una proposta di legge alla Camera (n. 2880) è pure pubblicata dalla FNOMCeO; non ne abbiamo letto il testo e non la commentiamo.
Rimedio e riflessione: come i corsi possono aiutare
Rimediare non significa ammettere tutto ciò che è stato contestato: significa dimostrare di prendere sul serio la sicurezza dei pazienti e le regole della professione. Il corso Dopo il procedimento disciplinare: percorso di riflessione e rimedio (3 ore, 89 €) accompagna il percorso, dalla lettura del provvedimento al piano di miglioramento. Altri corsi possono approfondire il tema che ha originato il caso. Il Percorso dopo un procedimento disciplinare riunisce cinque corsi (11 ore) e un toolkit a 229 € invece di 325 €. I corsi non sono approvati da alcun Ordine, non sono un programma imposto dall'Ordine e non garantiscono alcun esito.
Dopo il procedimento disciplinare: percorso di riflessione e rimedio
Che cosa fare dopo una decisione dell'Ordine: leggere il provvedimento, rispettare la sanzione, sviluppare insight e costruire un piano di rimedio. 3 ore.
Guide collegate
Dove cercare sostegno
Un collega fidato che non sia coinvolto nel caso, il tuo medico di famiglia o un professionista della salute mentale se lo stress persiste, l'associazione professionale o il sindacato per consulenza e assistenza legale. Evita di condividere dati che identifichino pazienti.
Corsi consigliati
Tutti i corsiDopo il procedimento disciplinare: percorso di riflessione e rimedio
Che cosa fare dopo una decisione dell'Ordine: leggere il provvedimento, rispettare la sanzione, sviluppare insight e costruire un piano di rimedio. 3 ore.
Evento avverso: comunicazione trasparente, scuse e gestione del reclamo
Come parlare con la persona assistita e con la famiglia dopo un evento avverso, come segnalare e analizzare l'accaduto e come rispondere a un reclamo. 2 ore.
Deontologia professionale oggi: il Codice in pratica
I codici deontologici di medici e infermieri applicati ai casi di ogni giorno: relazione di cura, conflitti di interessi, eventi avversi e contestazioni. 2 ore.
Documentazione sanitaria e cartella clinica: scrivere, conservare e rilasciare con rigore
Come registrare scelte cliniche, consenso e comunicazioni, gestire accessi e copie e usare gli strumenti digitali nel quadro della normativa italiana. 2 ore.
Comunicare con il paziente: relazione di cura e cattive notizie
Ascolto, informazione per il consenso, colloquio sulle cattive notizie, situazioni difficili e cura di sé per i professionisti sanitari. 2 ore online.
Consenso informato e DAT: applicare la Legge 219/2017
Informare, raccogliere e documentare il consenso, gestire rifiuto, minori e persone incapaci, e comportarsi davanti a DAT e pianificazione condivisa. 2 ore.
Domande
Che differenza c'è tra procedimento disciplinare e processo penale o civile?
Il procedimento disciplinare valuta la violazione dei doveri deontologici davanti all'Ordine; il processo penale accerta reati; il giudizio civile decide sul risarcimento di danni. Lo stesso fatto può generare più procedimenti, con regole e termini distinti, e l'esito di uno non determina automaticamente quello degli altri.
Quali sanzioni può applicare l'Ordine?
Secondo l'art. 40 del D.P.R. 221/1950 (nel testo pubblicato dalla FNOMCeO): avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio da uno a sei mesi e radiazione. La L. 3/2018 prevede che siano graduate in base a intenzionalità, gravità e reiterazione.
Entro quanto tempo posso impugnare la decisione?
Il ricorso alla Commissione centrale (CCEPS) può essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 53 del D.P.R. 221/1950). I termini decorrono dalla notifica, non dalla decisione: verifica sempre il testo vigente con il tuo legale.
Un corso può cambiare l'esito del procedimento?
No. Un corso può aiutarti a riflettere e a documentare ciò che hai approfondito, ma non garantisce alcun esito, non è approvato da alcun Ordine e non sostituisce il parere del tuo legale.
Devo presentarmi all'audizione?
Secondo il regolamento del 1950 l'incolpato è sentito personalmente e, se non si presenta, si procede comunque. Valuta con il tuo legale se partecipare e come farti assistere; se hai un impedimento documentato, chiedi subito un rinvio.
La segnalazione di un paziente porta sempre a una sanzione?
No. Una segnalazione non obbliga di per sé l'Ordine a sanzionare: l'Ordine valuta il fatto e può archiviare o procedere con la contestazione.
Quanto tempo ho per rispondere alla contestazione?
Il regolamento del 1950, nel testo pubblicato dalla FNOMCeO, prevede almeno venti giorni (prorogabili) per esaminare il fascicolo e presentare memorie; la contestazione che ricevi indica i termini concreti.
La procedura è uguale per medici, infermieri e altre professioni?
Il quadro è comune (D.Lgs.C.P.S. 233/1946, D.P.R. 221/1950, L. 3/2018), ma l'organizzazione concreta dipende dall'Ordine e dall'albo. Chiedi sempre conferma al tuo Ordine.
La riforma del procedimento è completa?
No. Secondo la FNOMCeO il regolamento attuativo previsto dall'art. 4, comma 5, della L. 3/2018 deve ancora essere adottato e sono in discussione testi di riforma. Controlla lo stato aggiornato.
Che cosa posso fare per migliorare la mia posizione?
Puoi riflettere sul caso, rivedere procedure e documentazione e documentare il percorso di apprendimento. Non esiste garanzia di esito: la valutazione spetta agli organi competenti.
Fonti ufficiali
Verificato a novembre 2026. Norme e procedure cambiano: confermare la situazione attuale con la fonte ufficiale. Questa pagina contiene informazioni generali e non costituisce consulenza legale.
- D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 – FNOMCeO
- D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 – Gazzetta Ufficiale
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3 – Gazzetta Ufficiale
- FNOMCeO – Comunicazione n. 16/2026 su DDL 2700 e procedimento disciplinare
- FNOMCeO – Codice di deontologia medica
- FNOPI – Codice deontologico in vigore
- Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco) – Gazzetta Ufficiale
- Comunicazione FNOMCeO – proposte di legge sulle professioni sanitarie (Camera n. 2880)
Ente di formazione online indipendente
Come viene ricercata questa guida
Solo fonti ufficiali
Ogni punto giuridico e normativo proviene da fonti primarie: La legislazione italiana, i codici deontologici delle professioni e le indicazioni del Ministero della Salute e delle federazioni professionali. Ciò che non possiamo confermare viene escluso.
Originali, edizione per edizione
Lezioni, scenari e domande di valutazione sono scritti da noi per ogni edizione separatamente, poi verificati per accuratezza, qualità didattica e correttezza della valutazione prima della pubblicazione.
Rivisto quando le norme cambiano
Quando cambia un codice, uno standard o una legge, i corsi interessati vengono rivisti e aggiornati. Gli errori segnalati nei fatti giuridici o normativi vengono corretti per primi.
Indipendenti, e lo diciamo chiaramente
Non siamo affiliati a, né riconosciuti, approvati o avallati da alcun Ordine od organismo governativo, e non promettiamo mai alcun esito.