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Pubblicità sanitaria in Italia: dalla promozione all'informazione
La pubblicità sanitaria è la comunicazione al pubblico sull'attività professionale e sulle strutture in cui si esercita: sito, profilo social, insegna, volantino, scheda online. In Italia è regolata da due livelli che vanno letti insieme: la legge e il codice deontologico della professione, con controlli distinti.
| Livello | Fonte | Che cosa dice, in sintesi |
|---|---|---|
| Legge | Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019), art. 1, commi 525-536, in vigore dal 1° gennaio 2019 (GU n. 302 del 31 dicembre 2018, S.O. n. 62) | Secondo la FNOMCeO la comunicazione di strutture sanitarie private e di iscritti agli albi deve essere informativa, priva di elementi promozionali o suggestivi; violazioni sanzionabili dagli Ordini e segnalabili ad AGCOM |
| Deontologia medica | Codice di deontologia medica FNOMCeO, art. 56, «Pubblicità informativa sanitaria» (modificato il 19 maggio 2016) | Elenca che cosa si può comunicare, impone informazioni veritiere e corrette, limita i confronti, affida il controllo all'Ordine provinciale |
| Altre professioni | Codice FNOPI (aggiornamento in vigore dal 22 marzo 2025) e Vademecum FNOPI sulla libera professione 2025; codici degli altri Ordini | Ogni professione ha il proprio testo: verificalo sul sito della Federazione |
Una nota di metodo: il contenuto letterale dei commi 525-536 della L. 145/2018 è qui riassunto così come lo presentò la FNOMCeO nel comunicato del 31 dicembre 2018 («fine della pubblicità promozionale»). Per il testo esatto leggi la norma vigente sulla Gazzetta Ufficiale o su Normattiva. Il Codice di deontologia medica è inoltre in fase di revisione da parte della FNOMCeO dal novembre 2025: controlla la versione in vigore sul portale della Federazione. Il corso Pubblicità sanitaria e social media: regole e rischi disciplinari (2 ore, 59 €) approfondisce tutto il percorso.
Che cosa si può comunicare secondo l'art. 56 del Codice di deontologia medica
Secondo il testo pubblicato dalla FNOMCeO, la pubblicità dei medici e delle strutture pubbliche e private può riguardare soltanto i titoli professionali e le specializzazioni, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio e il costo complessivo delle prestazioni. Il messaggio deve essere veritiero, corretto e funzionale all'effettivo beneficio del cittadino; i confronti con i colleghi sono limitati a indicatori clinici misurabili, certi e riconosciuti; non vanno pubblicizzate come novità prestazioni non validate scientificamente. Spetta all'Ordine provinciale competente verificare la rispondenza della pubblicità al Codice e assumere i provvedimenti necessari. I numeri dei commi vanno controllati sul testo.
| Contenuto | Esempio ammesso (informativo) | Rischio tipico |
|---|---|---|
| Titoli e specializzazioni | Titolo di studio e specializzazione effettivamente conseguiti, con l'indicazione corretta | Titoli non posseduti, «esperto in» non supportato, specializzazioni ambigue |
| Attività professionale | Elenco delle prestazioni erogate, descritte con parole chiare | Promesse di risultato, linguaggio suggestivo |
| Caratteristiche del servizio | Orari, sede, modalità di accesso, attrezzature | Superlativi non dimostrabili («il migliore», «unico») |
| Costo complessivo delle prestazioni | Tariffe indicate in modo trasparente e completo | Sconti o offerte con toni promozionali, prezzi incompleti |
| Confronti | Solo con indicatori clinici misurabili, certi e riconosciuti | Confronti con colleghi senza dati verificabili |
Per una lettura più ampia del Codice vedi «Codice di deontologia medica spiegato».
Passo dopo passo
Verifica che il contenuto sia informativo
Controlla che descriva titoli, attività, caratteristiche del servizio e costi senza elementi promozionali o suggestivi.
Controlla titoli e dati
Assicurati che titoli e specializzazioni siano veri e correttamente indicati e che i costi siano completi.
Gestisci immagini e storie di pazienti
Usa foto o storie solo con consenso scritto, specifico e revocabile e nel rispetto del segreto professionale.
Fai approvare il contenuto
Fai approvare il testo dal professionista responsabile o, nelle strutture private, dal direttore sanitario.
Pubblica e monitora
Controlla periodicamente la coerenza tra titoli del personale e testi online e correggi tempestivamente.
Se arriva una segnalazione, conserva e rispondi
Conserva copia dei contenuti, correggi senza cancellazioni in blocco, informa struttura e legale e rispondi per iscritto nei termini.
La L. 145/2018: informazione, direttore sanitario e controlli
Secondo il comunicato FNOMCeO sulla L. 145/2018: la comunicazione è solo informativa, senza elementi promozionali o suggestivi; le strutture sanitarie private devono avere un direttore sanitario iscritto all'albo dell'Ordine territorialmente competente; le violazioni possono comportare sanzioni disciplinari da parte degli Ordini e possono essere segnalate all'AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) per i provvedimenti di sua competenza. Non abbiamo verificato su fonti ufficiali la procedura AGCOM né attribuiamo ai commi contenuti non verificati.
Chi controlla che cosa
| Soggetto | Che cosa può fare | Che cosa devi sapere |
|---|---|---|
| Ordine professionale | Verifica la conformità al codice deontologico e può avviare un procedimento disciplinare | Si applica al singolo iscritto, a prescindere da dove lavora |
| Direttore sanitario | Presidia l'organizzazione sanitaria della struttura privata | Deve essere iscritto all'albo dell'Ordine competente |
| AGCOM | Può ricevere segnalazioni e adottare i provvedimenti di sua competenza | Il dettaglio va verificato sulle fonti dell'Autorità |
| Paziente o collega | Può presentare un esposto all'Ordine | L'esposto non è una sanzione, ma può dare avvio agli accertamenti |
Quando la comunicazione proviene da una struttura (clinica, poliambulatorio, studio associato) l'attenzione si sposta sul soggetto che la decide e la approva: una procedura interna di approvazione scritta dei contenuti, con controllo periodico della coerenza tra titoli del personale e testi online, è una buona pratica organizzativa.
Foto, storie dei pazienti, recensioni: segreto professionale e GDPR
Immagini e storie di persone sono dati sulla salute (art. 9 GDPR) e coperti dal segreto professionale. Una foto clinica può rendere riconoscibile la persona anche senza il volto, per tatuaggi, cicatrici o contesto. Per usare immagini o storie a scopo comunicativo servono di norma il consenso scritto, specifico e revocabile della persona e la verifica che il contenuto resti informativo; il solo fatto che il paziente sia d'accordo non rende lecito un messaggio promozionale. Le recensioni dei pazienti sono dati personali e il tuo modo di rispondere può rivelare che la persona è in cura: rispondi in modo generico, senza confermare né fornire dettagli clinici.
Per il quadro su segreto, dati e canali digitali vedi «Segreto professionale: le regole spiegate» e il corso Privacy e GDPR in sanità: dati, FSE e segreto professionale. Per la comunicazione con i pazienti, anche online, vedi Comunicare con il paziente: relazione di cura e cattive notizie.
Divulgazione, influencer e collaborazioni commerciali
La divulgazione scientifica rivolta al pubblico è una forma di informazione e non è vietata; diventa a rischio quando mescola informazione e promozione di un servizio, di un prodotto o di una struttura. Chi collabora con aziende o piattaforme dovrebbe valutare con attenzione il conflitto di interessi e la trasparenza verso il pubblico, e chiedere indicazioni scritte al proprio Ordine sulle collaborazioni commerciali: questa guida non riporta regole specifiche sul tema perché non abbiamo verificato fonti ufficiali dedicate. Le stesse cautele valgono per i dati sulla salute: nessun contenuto riguardante persone o prestazioni dovrebbe essere pubblicato senza i consensi e le approvazioni necessarie.
- Distingui chiaramente contenuto informativo e contenuto commerciale.
- Non attribuire a un prodotto o a una prestazione effetti non dimostrati.
- Non usare il tuo titolo per avallare prodotti non pertinenti alla tua competenza.
- Conserva gli accordi e le approvazioni ricevute.
Pubblicità sanitaria per medici, odontoiatri, infermieri e altre professioni
| Professione | Riferimento | Nota |
|---|---|---|
| Medici | Codice di deontologia medica, art. 56; L. 145/2018 | È in corso una revisione del Codice: verifica la versione in vigore |
| Odontoiatri | Codice di deontologia medica (art. 56 cita le prestazioni odontoiatriche) e indicazioni del proprio Ordine; L. 145/2018 | Verifica con l'Ordine le norme specifiche; vedi Deontologia odontoiatrica |
| Infermieri | Codice deontologico FNOPI 2025; Vademecum libera professione 2025 | Il contenuto del Vademecum non è stato verificato in questa guida; vedi Codice deontologico degli infermieri spiegato |
| Farmacisti | Codice deontologico della professione e indicazioni FOFI; L. 145/2018 per gli iscritti agli albi | Verifica sul sito della Federazione; vedi Codice deontologico del farmacista |
| Altre professioni sanitarie | Codice della propria Federazione o Ordine | Da consultare direttamente |
La L. 145/2018, nel riassunto della FNOMCeO, si rivolge agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie in generale. Per la tua professione apri la pagina dedicata in Deontologia professionale.
Errori frequenti nella comunicazione sanitaria online
- Il «grazie dottore» ripubblicato: condividere i ringraziamenti dei pazienti può rivelare che sono in cura e avere effetto promozionale.
- Il titolo che non c'è: indicare competenze, master o «specializzazioni» non conseguiti o presentati in modo ambiguo.
- Il prezzo civetta: tariffe indicate senza ciò che comprendono, con toni di offerta limitata nel tempo.
- La storia del paziente: raccontare un caso, anche anonimizzato, quando il paziente è riconoscibile dai dettagli.
- Il contenuto non aggiornato: pagine del sito o schede online con informazioni superate su personale, sedi, tariffe.
- Delegare senza controllare: affidare i social a un'agenzia senza una procedura di approvazione: la responsabilità professionale resta tua e, per le strutture private, del direttore sanitario.
Per la comunicazione empatica e corretta con i pazienti, che resta la base di ogni messaggio informativo, vedi Comunicare con il paziente: relazione di cura e cattive notizie.
Se arriva una segnalazione o una contestazione sulla pubblicità
Una segnalazione sulla pubblicità può arrivare da un paziente, da un collega, dalla struttura o da altri soggetti. L'Ordine valuta la conformità al codice; l'iter è descritto in «Il procedimento disciplinare passo dopo passo» e nella pagina Procedimento disciplinare dell'Ordine. Le sanzioni disciplinari (avvertimento, censura, sospensione, radiazione) sono graduate in base a intenzionalità, gravità e reiterazione. Che cosa fare, in pratica:
- Conserva una copia dei contenuti contestati prima di modificarli (screenshot, data, URL).
- Leggi la contestazione e annota le scadenze.
- Correggi o ritira il contenuto problematico, senza cancellazioni in blocco che impediscano di ricostruire i fatti.
- Informa struttura, direttore sanitario e, se prevista, l'assicurazione di tutela legale, e valuta un legale.
- Rispondi per iscritto nei termini, con fatti e consapevolezza: vedi «Come rispondere a una segnalazione dell'Ordine».
Dopo un procedimento il corso Dopo il procedimento disciplinare: percorso di riflessione e rimedio (3 ore, 89 €) accompagna la riflessione, senza promettere alcun esito. Al tema della riforma in corso: il DDL n. 2700, «Delega al Governo in materia di professioni sanitarie», su cui la FNOMCeO ha riferito con la Comunicazione n. 16/2026, può modificare il procedimento; lo stato non è stato verificato in questa guida.
Checklist prima di pubblicare
- Il contenuto è informativo e non promozionale né suggestivo?
- Titoli, specializzazioni e attività sono veri e verificabili?
- I costi, se indicati, sono completi e trasparenti?
- Non ci sono promesse di risultato, superlativi o confronti non dimostrabili?
- Ci sono foto o storie di persone? Ho un consenso scritto, specifico e revocabile, e il contenuto resta informativo?
- Il contenuto è stato approvato dal professionista responsabile o dal direttore sanitario?
- So come correggere o rimuovere il contenuto se necessario?
I corsi Ethicapraxis non attribuiscono crediti ECM, rilasciano un attestato di partecipazione con le ore di formazione e possono essere usati come autoformazione autocertificata dove le regole lo consentono (Obblighi ECM). Per i termini vedi il «Glossario della regolazione professionale».
Domande
Un medico può fare pubblicità?
Può fare pubblicità informativa sanitaria, nei limiti dell'art. 56 del Codice di deontologia medica e della L. 145/2018: titoli, specializzazioni, attività, caratteristiche del servizio e costo complessivo delle prestazioni, in modo veritiero e corretto, senza elementi promozionali o suggestivi.
Che cosa ha cambiato la legge 145/2018 per la pubblicità sanitaria?
Secondo la FNOMCeO (comunicato del 31 dicembre 2018) la comunicazione di strutture sanitarie private e iscritti agli albi deve essere solo informativa, senza elementi promozionali o suggestivi; le violazioni possono comportare sanzioni disciplinari e segnalazione ad AGCOM. La legge è in vigore dal 1° gennaio 2019: leggi i commi 525-536 sul testo vigente.
Si possono pubblicare le tariffe?
Il costo complessivo delle prestazioni rientra tra i contenuti che l'art. 56 consente di comunicare, se indicato in modo trasparente e completo. Offerte con toni promozionali possono invece essere contestate.
Posso pubblicare foto prima/dopo dei pazienti?
Sono dati sulla salute: servono di norma consenso scritto, specifico e revocabile, rispetto del segreto professionale e un contenuto che resti informativo e non promozionale. Un'immagine può rendere riconoscibile la persona anche senza il volto.
Chi controlla la pubblicità sanitaria?
L'Ordine provinciale verifica la rispondenza della pubblicità al codice e può avviare un procedimento disciplinare; secondo la FNOMCeO le violazioni possono essere segnalate anche ad AGCOM. Le strutture private devono avere un direttore sanitario iscritto all'albo competente.
Le regole valgono anche per Instagram e TikTok?
Sì: il criterio è lo stesso per sito, social e schede online. Cambia la velocità di diffusione e la difficoltà di cancellare ciò che è stato pubblicato.
Posso rispondere alle recensioni dei pazienti?
Con grande prudenza: rispondere può rivelare che la persona è in cura. Rispondi in modo generico, senza confermare il rapporto di cura né fornire dettagli clinici.
Come si confrontano i servizi con quelli di un collega?
Secondo l'art. 56 i confronti sono limitati a indicatori clinici misurabili, certi e riconosciuti. Confronti senza dati verificabili sono a rischio.
Che cosa rischio con una pubblicità non conforme?
Dipende dai fatti: possono esserci sanzioni disciplinari dell'Ordine (avvertimento, censura, sospensione, radiazione, graduate in base a intenzionalità, gravità e reiterazione) e la segnalazione ad AGCOM. Questa guida non prevede esiti di casi concreti.
Che cosa devo fare se ricevo una contestazione dall'Ordine?
Conserva una copia dei contenuti, leggi l'atto e annota le scadenze, correggi il contenuto senza cancellazioni in blocco, informa struttura e direttore sanitario, valuta un legale e rispondi per iscritto nei termini.
Corsi e percorsi su questo tema
Corsi online, al proprio ritmo, con valutazione finale, relazione riflessiva e attestato di partecipazione con le ore di formazione.
Pubblicità sanitaria e social media: regole e rischi disciplinari
Che cosa possono comunicare professionisti e strutture sanitarie: L. 145/2018, art. 56, canali digitali, segnalazioni e procedimento disciplinare. 2 ore.
Privacy e GDPR in sanità: dati, FSE e segreto professionale
Basi giuridiche del trattamento dei dati sulla salute, informativa, segreto professionale, dossier sanitario, FSE e violazioni dei dati. 2 ore online.
Deontologia professionale oggi: il Codice in pratica
I codici deontologici di medici e infermieri applicati ai casi di ogni giorno: relazione di cura, conflitti di interessi, eventi avversi e contestazioni. 2 ore.
Comunicare con il paziente: relazione di cura e cattive notizie
Ascolto, informazione per il consenso, colloquio sulle cattive notizie, situazioni difficili e cura di sé per i professionisti sanitari. 2 ore online.
Percorso di etica e rimedio professionale
Fondamenti di etica e professionalità
Fonti ufficiali
Verificato a novembre 2026. Norme e procedure cambiano: confermare la situazione attuale con la fonte ufficiale. Questa pagina contiene informazioni generali e non costituisce consulenza legale.
- Gazzetta Ufficiale: Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019), art. 1, commi 525-536
- FNOMCeO: comunicato del 31 dicembre 2018 sulla fine della pubblicità promozionale
- FNOMCeO: Codice di deontologia medica
- FNOMCeO: Art. 56, Pubblicità informativa sanitaria
- FNOPI: Codice deontologico delle professioni infermieristiche in vigore
- FNOPI: Vademecum libera professione 2025
- FNOMCeO: Comunicazione n. 16/2026 (DDL n. 2700)
- Garante privacy: provv. n. 55 del 7 marzo 2019
Siti, profili social, schede online: il criterio resta lo stesso
Non esiste una regola diversa per i social: il criterio è quello della comunicazione informativa. Un sito, un profilo Instagram, un video su TikTok o una scheda su un portale di prenotazione sono comunicazioni al pubblico sulla tua attività. Ciò che cambia è la velocità di diffusione e la difficoltà di cancellare: un contenuto pubblicato può essere conservato da altri. Una griglia di lettura per decidere se un contenuto è «informare» o «promuovere»:
Esempi di riscrittura (illustrativi)
Gli esempi sono illustrativi e non sostituiscono la valutazione del tuo Ordine.